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Lo Statuto della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi (1986) |
Articolo 1 La Fondazione Prof. Giovan Pietro Grimaldi trae la sua origine del testamento olografo del benemerito Prof. Comm. Giovan Pietro Grimaldi, in data 15 agosto 1912, pubblicato e depositato il 29 settembre 1918 in atto notar Nunzio Lombardo di Modica. La Fondazione è stata eretta in Ente Morale con R.D. 4 maggio 1922 n° 672, ed ha sede in Modica.
Articolo 2 È scopo della Fondazione l’attuazione di iniziative di alto interesse culturale e sociale per favorire ed incrementare la ricerca scientifica in genere, curando, con essa, la formazione di giovani che, per condizioni economiche e serietà di studi, siano particolarmente meritevoli. A tale scopo potrà: a) curare l’istituzione di corsi di perfezionamento in Fisica, Scienze, Ingegneria, Medicina, Agraria, Botanica, ed in altre materie scientifiche o eventualmente umanistiche. b) Conferire premi per lavori di Fisica delle Università siciliane e sostenere le spese di pubblicazione di lavori scientifici dell’Accademia Gioenia di Catania. c) Curare tutte le iniziative che si riterranno utili od opportune per il conseguimento degli scopi dell’Ente.
Articolo 3 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e dai titoli di rendita pubblica di cui l’Ente e attualmente proprietario. Il patrimonio potrà essere aumentato con obbligazioni, donazioni, legati ed erogazioni e con quota parte delle rendite.
Articolo 4 Per il raggiungimento degli scopi indicati l’Ente potrà servirsi delle rendite e del suo patrimonio e potrà, vista l’esiguità delle rendite, servirsi anche dei suoi beni patrimoniali, mettendoli eventualmente a disposizione dell’Università degli Studi di Catania per l’istituzione dei corsi di perfezionamento di cui alla lettera a dell’art. 2, secondo le modalità che saranno stabilite in apposita convenzione. I fondi rustici di proprietà dell’Ente potranno essere destinati a campi sperimentali per la ricerca in materia di botanica o per le scienze applicate all’agricoltura.
Articolo 5 I criteri per l’ammissione ai corsi di perfezionamento saranno stabiliti dal Consiglio Accademico dell’Università degli Studi di Catania. D’intesa con gli amministratori della Fondazione. Dovrà darsi la preferenza a parità di condizioni a studiosi di origine modicana. Anche nelle altre iniziative dell’Ente dovranno possibilmente favorirsi studiosi di origine modicana.
Articolo 6 L’amministrazione della Fondazione provvederà a ripartire le rendite per il raggiungimento degli scopi sociali, destinandone in ogni caso un quarto ad aumento del patrimonio dell’Ente, mediante acquisto di titoli emessi da Enti Pubblici o garantiti dagli stessi, possibilmente indicizzati, ed un quarto a favore dell’Accademia Gioenia di Catania.
Articolo 7 L’Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania, accantonerà ogni anno metà delle rendite che le saranno versate, per la costituzione di un premio quinquennale, che una commissione nominata dalla stessa Accademia assegnerà al miglior lavoro di Fisica che sarà prodotto nel quinquennio in una delle Università siciliane. Tutto ciò che rimane della quota versata all’Accademia è destinata a sostenere le spese di pubblicazione degli Atti dell’Accademia, di lavori di Fisica, ed in mancanza di lavori di Scienze Naturali, esclusi quelli di Medicina e segnatamente di Clinica.
Articolo 8 Per il caso che cessi di esistere l’Accademia Gioenia il conferimento del premio e le pubblicazioni di cui nel precedente articolo avverranno a cura della Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di Catania, alla quale sarà versata la corrispondente quota parte delle rendite della Fondazione.
AMMINISTRAZIONE
Articolo 9 Il patrimonio dell’Ente deve essere amministrato con la maggior parsimonia possibile, riducendo al minimo il numero degli stipendiati e salariati e tutte le altre spese. La Fondazione è amministrata da una commissione di cinque membri, composta: 1 - da un membro nominato da S.E. il Primo Presidente della Corte di Appello di Catania; 2 – da un membro nominato dal Presidente del Tribunale di Modica; 3 – dal Rettore dell’Università di Catania o, in sostituzione, da un suo delegato tra i membri delle Facoltà scientifiche; 4 – da due membri eletti dal Consiglio Comunale di Modica, fuori dal suo seno, che siano nati a Modica o ivi residenti da almeno dieci anni. Il Presidente viene eletto nel suo seno dalla Commissione amministratrice. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta.
Articolo 10 In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il più anziano di nomina, ed in caso di contemporanea elezione, il più anziano di età. I membri elettivi della Commissione, che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla Commissione e il Prefetto la può promuovere.
Articolo 11 Ai componenti la Commissione per ogni seduta ordinaria alla quale prendono parte, viene assegnato un gettone, il cui ammontare sarà stabilito ogni tre anni dalla stessa Commissione Amministratrice, sentito il Consiglio Comunale di Modica. Il gettone in ogni caso non potrà superare la misura di quello fruito dai Consiglieri Comunali di Modica. Al Rettore dell’Università di Catania o al suo rappresentante spetta in più il rimborso delle spese effettive di viaggio e di soggiorno ed una indennità di importo pari alla metà del gettone di presenza. Il gettone di presenza non è dovuto per le sedute straordinarie qualora superino il numero di otto. È sempre però corrisposto al Rettore, o al suo rappresentante, il rimborso delle spese effettive di viaggio e di soggiorno.
ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE
Articolo 12 Le adunanze della Commissione amministratrice sono ordinarie e straordinarie. Le prime sono quattro per ogni anno, cioè una ogni trimestre. Le seconde hanno luogo ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta da due almeno dei membri della Commissione, sia per invito dell’Autorità governativa.
Articolo 13 Le deliberazioni della Commissione debbono essere prese con l’intervento di tre membri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si faranno per appello nominale e a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando trattasi di questioni concernenti persone. Per la validità delle adunanze è computato chi, avendo interesse, giusto l’art. 15 della Legge 17.7.1890 n° 6972 non può prendere parte alla deliberazione.
Articolo 14 I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontana o rifiuti di firmare o non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale.
Articolo 15 La Commissione provvede alla ordinaria gestione dell’Ente e al suo regolare funzionamento; forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e del personale; promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto e dei regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati, i salariati; delibera in genere su tutti gli affari che interessano l’istituzione. Nel regolamento di amministrazione di servizio interno saranno introdotte le norme contenenti le modalità per la liquidazione ed il pagamento delle indennità degli amministratori di cui all’art. 11.
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Articolo 16 Spetta al Presidente della Commissione di rappresentare l’istituzione e di curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dalla Commissione; di sospendere per gravi motivi gli impiegati e salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne alla Commissione in adunanza da convocarsi entro breve termine.
Articolo 17 I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del membro della Commissione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato o in difetto dal membro elettivo più anziano, e dal Segretario.
Articolo 18 I modi di nomina, la pianta organica, i diritti e doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono stabiliti nel regolamento organico. Il personale deve essere iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti Locali.
Articolo 19 Il servizio di tesoreria e di cassa è fatto di regola dall’Esattore comunale. Nel caso che l’Istituto venga autorizzato ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all’esattore. |